Il consenso informato è una procedura fondamentale da svolgersi prima di ogni atto sanitario, sia diagnostico sia terapeutico.
L’intero processo è orientato a garantire un’informazione, in merito all’atto sanitario proposto, corretta sotto il profilo deontologico, etico e giuridico, affinché alla persona assistita sia assicurata la possibilità di esprimere liberamente e consapevolmente la propria scelta in merito alle opzioni diagnostico-terapeutiche proposte. Il consenso informato è l’espressione dell’accettazione volontaria (o del rifiuto) da parte dell’interessato di un trattamento proposto dal medico. È l’unica manifestazione di volontà che autorizza un qualsiasi atto medico e può essere revocata in qualsiasi momento.
Il consenso è valido solo se il paziente riceve da parte del medico un’informazione completa, professionale e dettagliata.
Il percorso che porta la persona assistita ad accettare un atto sanitario si articola in tre momenti, tra loro concatenati mediante una successione logica e cronologica:
Il processo informativo deve essere modulato sulla richiesta di sapere del paziente, prevedendo tempi e luoghi adeguati, modalità di linguaggio appropriato, gradualità delle notizie, nonché tenendo conto della volontà del paziente in merito alla necessità di informare eventuali altre persone che il paziente stesso intende rendere partecipi. L’obiettivo è quello di creare con il paziente le condizioni per una sua decisione condivisa ed una sua attiva e consapevole partecipazione agli atti sanitari che si intendono compiere.
Il Consenso Informato va espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge:
Consenso Informato per minorenni
Nel caso di prestazioni o trattamenti medici come visite, certificazioni o prescrizioni, è sufficiente che il consenso venga espresso da un solo genitore.
Nei trattamenti medici di maggior impegno in cui è previsto il consenso in forma scritta, è necessario che l’assenso venga fornito da entrambi i genitori. In caso di impossibilità alla firma (es. genitore impossibilitato ad essere presente) è il genitore presente che di fatto autocertifica che non vi sono elementi ostativi da parte dell’altro genitore. Nel caso di un disaccordo, viene richiesto l’intervento del giudice tutelare. Fermo restando i diritti genitoriali, compatibilmente con l’età e la capacità di comprensione del minore, il medico deve prendere in considerazione l’opinione del paziente. In questo caso è necessario che vi sia accordo anche tra genitori e minore; in caso contrario, sarà il giudice tutelare a decidere.
Quando è sufficiente solo il consenso del minore
Vi sono situazioni particolari per le quali il paziente, pur essendo minorenne, può fornire il proprio consenso, anche all’insaputa dei genitori:
Consenso informato in caso di pazienti incapaci di intendere e di volere ufficialmente interdetti
Per i pazienti interdetti dalle capacità decisionali in merito alla salute, con la nomina di un amministratore di sostegno, di un curatore o di un tutore, sarà il soggetto identificato dal giudice a decidere per il paziente. In questo caso occorre che sia questo soggetto ad essere informato e ad esprimere il consenso in forma scritta. Perciò è l’amministratore di sostegno, il curatore o il tutore legale a dover leggere l’informativa e firmarla, a svolgere il colloquio con il professionista sanitario a cui può porre domande per meglio comprendere rischi e benefici dell’intervento diagnostico-terapeutico e ad apporre la firma sul consenso sanitario nella sezione dedicata.
È comunque dovere del medico informare adeguatamente il paziente tutelato, compatibilmente con la sua capacità di comprensione, al di là della decisione presa dal tutore legale, come accade per i minori.
Revoca del consenso informato
È prevista in qualsiasi momento prima dell’esecuzione della prestazione diagnostico/terapeutica la possibilità di revocare il consenso ad un atto sanitario già fornito in precedenza. In questo caso, nel modulo del consenso sanitario, è prevista la sezione dedicata alla “revoca” dell’atto.
Stato di necessità
Nei casi di urgenza (cioè nelle situazioni in cui, in presenza di pericolo imminente per la salute, il soggetto non sia in condizione di formulare l’assenso) il medico è tenuto ad intervenire e la sua attività è pienamente legittima, giacché sia il codice civile, sia il codice penale garantiscono i sanitari che intervengono in caso di necessità e urgenza, cioè per salvare una persona da un rischio grave e imminente per la sua salute.
Si riscontra lo stato di necessità quando si verifichi:
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