Il consenso informato è una procedura fondamentale da svolgersi prima di ogni atto sanitario, sia diagnostico sia terapeutico.
L’intero processo è orientato a garantire un’informazione, in merito all’atto sanitario proposto, corretta sotto il profilo deontologico, etico e giuridico, affinché alla persona assistita sia assicurata la possibilità di esprimere liberamente e consapevolmente la propria scelta in merito alle opzioni diagnostico-terapeutiche proposte. Il consenso informato è l’espressione dell’accettazione volontaria (o del rifiuto) da parte dell’interessato di un trattamento proposto dal medico. È l’unica manifestazione di volontà che autorizza un qualsiasi atto medico e può essere revocata in qualsiasi momento.
Il consenso è valido solo se il paziente riceve da parte del medico un’informazione completa, professionale e dettagliata.
Il percorso che porta la persona assistita ad accettare un atto sanitario si articola in tre momenti, tra loro concatenati mediante una successione logica e cronologica:
- la comunicazione al paziente di informazioni di rilevanza diagnostica e terapeutica
- l’assicurazione che egli abbia compreso il significato della suddetta comunicazione
- la sua decisione definitiva in merito
Il processo informativo deve essere modulato sulla richiesta di sapere del paziente, prevedendo tempi e luoghi adeguati, modalità di linguaggio appropriato, gradualità delle notizie, nonché tenendo conto della volontà del paziente in merito alla necessità di informare eventuali altre persone che il paziente stesso intende rendere partecipi. L’obiettivo è quello di creare con il paziente le condizioni per una sua decisione condivisa ed una sua attiva e consapevole partecipazione agli atti sanitari che si intendono compiere.
Il Consenso Informato va espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge:
- Trapianto di organi (DPR 16/06/1977 n. 409 in materia di trapianto di organi)
- AIDS (Legge 05/06/1990 n. 135 in materia di AIDS)
- Sperimentazione scientifica (Decreto Ministeriale 27/04/1992 in materia di sperimentazione scientifica)
- Prelievi e innesti di cornee (Legge 12/08/1993 n. 201 in materia di prelievo e innesto di cornea)
- Uso di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate (Legge 08/04/1998 n. 94)
- Procreazione assistita (Legge 19/02/2004 n. 40)
ma è comunque consigliabile acquisire il consenso in forma scritta per l’ovvia maggiore capacità documentale.